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    Consorzi bonifica, voto telematico

    Pubblichiamo un articolo di Corrado Sforza Fogliani, Presidente Centro studi Confedilizia sul voto telematico per il rinnovo delle cariche della Bonifica di Piacenza

    Il Tribunale di Piacenza ha nei giorni scorsi bloccato le votazioni (indette in forma cartacea) per l’elezione del nuovo Consiglio d’amministrazione del locale Consorzio di bonifica, e questo su ricorso della Confedilizia e del Sindacato della Proprietà fondiaria. Il provvedimento è stato adottato con decreto e confermato con ordinanza (è pendente reclamo).

    Nel decreto, il Tribunale (dott. Stefano Aldo Tiberti) ha anzitutto sottolineato che, sulla base dello Statuto consortile, il Regolamento per il voto telematico avrebbe dovuto essere adottato entro il 2012, come indicato anche in una legge regionale addirittura di 26 anni fa. Al proposito, il Tribunale ha pure detto che si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai consorziati (coatti), costituente anche un esplicito vincolo conformativo in capo al Consorzio.

    Impugnato il decreto da parte del Consorzio, il provvedimento è stato confermato – sempre dallo stesso Tribunale e nella stessa composizione – con articolata ordinanza, che ha anche formalmente dichiarato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario (e non di quello amministrativo), prospettando i ricorrenti una “lesione dell’effettività dell’esercizio del diritto di elettorato attivo”.

    In sostanza, il Tribunale ha confermato la sospensione delle operazioni elettorali indette in presenza e ordinato al Consorzio “di procedere tempestivamente all’attuazione dello Statuto, nella parte in cui prevede la regolamentazione delle modalità di voto in forma telematica”. Sempre nella citata ordinanza, il Tribunale afferma la sussistenza della legittimazione attiva della Confedilizia e della Proprietà  Fondiaria in una controversia che attiene all’esercizio del diritto di voto da parte dei proprietari di immobili urbani e di fondi rustici, facendo altresì presente che l’aver negato il voto telematico concretizza una non legittima compressione del diritto di voto dei consorziati nel momento in cui il Consorzio ha radicalmente escluso la possibilità per gli stessi di esercitare il voto in forma telematica da remoto (on line). Sempre il Tribunale sottolinea che è giusto rimarcare che “vi sono disposizioni normative in cui si stabilisce chiaramente il principio secondo cui la pubblica amministrazione deve adoperarsi per facilitare la possibilità per i cittadini di ricorrere a mezzi informatici, anche con riferimento all’esercizio dei propri diritti civici e politici”.

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