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    Ordinanza di Bonaccini: Piacenza si riallinea al resto della regione. Mascherine obbligatorie

    Mascherine obbligatorie in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Possibilità di raggiungere le seconde case per le attività di manutenzione, ma anche di praticare l’allenamento e l’attività motoria e sportiva all’aperto, solo in forma individuale. Riapertura di parchi e giardini (ma non le spiagge), biblioteche (per la sola attività di prestito, non di consultazione) e cimiteri.

    E’ quanto prevede – a partire da lunedì 4 maggio – la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, le cui disposizioni si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Piacenza, che in base al provvedimento viene riallineata al resto del territorio regionale.

    L’atto definisce anche le modalità di organizzazione del trasporto pubblico locale, per far fronte alla riapertura di parte delle attività produttive, garantendo sempre la sicurezza sanitaria.

    Restano le norme sul distanziamento sociale, così come gli spostamenti per lavoro, salute e assoluta e comprovata urgenza definiti nel Decreto governativo. Fare la spesa sarà consentito in ambito provinciale e la visita ai “congiunti”, così come definiti sempre nel provvedimento governativo, in quello regionale. A questo riguardo, viene specificato che il territorio della Repubblica di San Marino va considerato per gli spostamenti in ambito provinciale, territorio della provincia di Rimini, e per quelli in ambito regionale, territorio della regione Emilia-Romagna.

    Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti

    Seconde case, camper, roulotte
    Da lunedì 4 maggio sarà dunque possibile raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per compiere le necessarie attività di manutenzione. Un’opportunità che si affianca a quella già concessa per imbarcazioni e velivoli di proprietà. Anche in questo caso ci si potrà spostare solo nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione.

    E’ concesso – sempre in ambito provinciale – anche l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture

    Riaprono parchi e giardini pubblici, sì all’attività fisica e all’allevamento e addestramento di animali
    Riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro.

    Viene invece confermato il divieto di accesso a spiagge e arenili, sia in concessione che liberi, compresa la battigia.

    È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Anche in questo caso, però, solo in ambito provinciale, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro negli altri casi.

    Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.
    Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

    Cimiteri
    Anche i cimiteri potranno riaprire e saranno le amministrazioni comunali a dettare orari e modalità di accesso.

    Biblioteche
    Per la sola attività di prestito (non dunque di consultazione), l’ordinanza consente la riapertura delle biblioteche. Consegna e restituzione dei volumi dovranno essere organizzate in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio.

    Trasporto pubblico
    Dal 4 maggio, i servizi di trasporto pubblico – su ferro e gomma – dovranno tenere conto della accresciuta domanda di mobilità, legata alla riapertura di parte delle attività produttive. In particolare, l’offerta del servizio ferroviario regionale dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quella attuata fino al 3 maggio, attestandosi su un valore del 60% rispetto ai servizi effettuati nel periodo pre-emergenza.

    La rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e su gomma verrà costantemente monitorata per garantire adeguati livelli di servizio.
    Allo stesso tempo, le società di trasporto dovranno predisporre adeguate misure per la sicurezza sanitaria, a partire dalla sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto – almeno una volta al giorno – informando gli utenti sui corretti comportamenti da tenere. Più in generale: dovranno essere adottate misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e ogni possibile forma di contatto nella salita e discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa.
    Sugli autobus sarà sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service; i passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e chi scende e saranno adottati accorgimenti per la separazione della postazione di guida.

    Il testo dell’ordinanza

    IL PRESIDENTE

    Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

    Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

    Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

    Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020

    “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

    Richiamati i propri Decreti:

    1. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
    2. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;
    3. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
    4. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
    5. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell’ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
    6. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;
    7. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
    8. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
    9. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell’ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020”;
    10. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina.”
    11. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie.”
    12. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.”

    Considerato che:

    • il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
    • le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
    • l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

    Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

    Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

    Di intesa con la Repubblica di San Marino, in esecuzione dell’accordo di collaborazione siglato tra Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino;

    Dato atto dei pareri allegati;

    ORDINA

    1. Salvo quanto già previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 2 del dpcm del 26 aprile 2020, è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
    2. È consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
    3. È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
    4. È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
    5. È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
    6. È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
    7. È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.
    8. È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale.
    9. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;
    10. Sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi.
    11. Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito regionale;
    12. È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
    13. Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti;
    14. Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia;
    15. Al territorio della provincia di Piacenza si applicano le medesime disposizioni dettate in tema di contenimento del contagio da Covid-19 valide per tutto il resto del territorio ragionale;
    16. Il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali stabilita con la presente ordinanza e in regime di assoluta reciprocità, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale.
    17. I servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura di parte delle attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall’emergenza ed in particolare secondo i criteri stabiliti dal DPCM del 26 aprile 2020:
      1. servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi aumenta del 50% l’offerta rispetto alla programmazione degli stessi attuata fino al 3 maggio 2020, attestandosi sul valore del 60% dei servizi effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare l’accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e a coloro che operano nelle attività previste dalle disposizioni vigenti;
      2. servizio pubblico locale automobilistico: le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, adeguano i servizi offerti in coerenza con la domanda attesa e coordinando nei servizi extraurbani aumenti di servizio per particolari attrattori di poli produttivi, anche attraverso ricognizioni sulla domanda potenziale, al fine di garantire gli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso;
      1. la rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori;
      2. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all’applicazione di quanto previsto agli allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2.”. In particolare, sono tenute:
    • alla sanificazione e all’igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata e frequente almeno una volta al giorno, riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
    • alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza;
    • all’adozione, per il trasporto pubblico automobilistico, di possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio;
    • consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale; nelle more dell’adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di garantire il distanziamento fisico. Dovrà essere fornita all’utenza la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus;
    • all’adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale richiesto;
    • a sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service;
    1. Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del DL. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 delle L. 689/1981;
    2. Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data dal 4 maggio 2020;
    3. La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

            Stefano Bonaccini

     

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