Nel giugno 2017 l’istituto dei “voucher” in agricoltura ha subito un profondo “restyling” grazie al cosiddetto “Decreto Dignità”. La notizia, accolta con favore, non è stata però seguita da decreti applicativi che rendessero di facile utilizzo lo strumento.
A sottolinearlo è Confagricoltura Piacenza che commenta: “A fine estate e con le campagne sia del pomodoro da industria che dell’uva ormai concluse il bilancio non è positivo. I voucher erano stati pensati per sopperire a necessità occasionali e in agricoltura, in passato, si sono rivelati utili, ma per arginarne un abuso verificatosi in altri settori sono stati di fatto resi inapplicabili. Sembrava si potessero nuovamente utilizzare, non è stato così a causa delle pastoie burocratiche e dell’inapplicabilità concreta dell’istituto. Un’altra occasione persa”.
Il “Contratto di prestazione occasionale” introdotto con la legge n. 96 del 21 giugno 201 7 doveva essere la nuova veste dei vecchi “voucher” con la quale le prestazioni di lavoro occasionali venivano intese come le attività lavorative svolte nel rispetto delle complesse previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma e di precisi limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. In base alla nuova norma, per ciascun prestatore, il compenso non deve essere superiore a 5.000 euro e per le prestazioni complessivamente rese in favore del medesimo utilizzatore, può ammontare ad importi non superiori a 2.500 euro (al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione). Va detto poi che il limite massimo di ore è di 280 ponderato, per l’agricoltura, al compenso orario specifico (calcolato sul minimo di 4 ore).
“Sussistono ancora i vincoli che limitano le categorie per le quali si può utilizzare il contratto di prestazione occasionale che in agricoltura – precisa Confagricoltura Piacenza – si applica a: soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; studenti con meno di venticinque anni di età, quando regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Inoltre, questi soggetti non devono essere stati iscritti nell’anno precedente all’elenco lavoratori agricoli e non devono avere avuto pregressi rapporti di lavoro con l’azienda nei sei mesi che precedono la richiesta con C.P.O”.
II decreto “dignità”, modificando la norma precedente, pone l’obbligo di autocertificare in capo al lavoratore sia la condizione soggettiva (pensionato, studente o disoccupato) che la non pregressa iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici agricoli. Per l’autocertificazione il lavoratore si deve però iscrivere all’apposita piattaforma I.N.P.S. Rispetto ai vecchi “voucher” il compenso è corrisposto dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione. La procedura è solo telematica sulla piattaforma IN PS e la misura del compenso è fissata dalle parti, ma non potrà essere inferiore a determinati importi minimi; tenendo conto dei costi contributivi il costo del nuovo voucher – nel settore agricolo – è di circa 13 euro orari per le alte qualifiche ed € 9 per le operazioni più semplici. “Per le imprese del settore agricolo, si può accedere ai nuovi voucher solo qualora l’azienda non superi il limite dei cinque dipendenti a tempo indeterminato. Sussistono poi incompatibilità per il lavoratore e per l’utilizzatore.
I contratti di questa fattispecie attivati dalle aziende associate in questa campagna – conclude Confagricoltura Piacenza – non raggiungono la ventina sul territorio provinciale e sono poche decine di migliaia quelli attivati in agricoltura a livello nazionale. Sono troppe le rigidità che ne hanno determinato il sostanziale fallimento”. Sui cosiddetti C.P.O. esprime disappunto anche il responsabile dell’Ufficio Sindacale e Personale, Carlo Crisci che puntualizza: “Confagricoltura Piacenza si è vista costretta a cancellare il “servizio Voucher” e con l’introduzione dei Contratti di Prestazione Occasionale può solo assistere i datori di lavoro che, come già evidenziato, devono prima munirsi di apposito pin Inps per svolgere gli adempimenti previsti dalla nuova forma contrattuale; ovvero, gli intermediari abilitati non sono più legittimati ad operare in nome e per conto delle aziende associate che dovranno agire individualmente attraverso la piattaforma telematica Inps con la mera assistenza della propria associazione di Categoria”.