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Aliquota Iva sulla fornitura di beni “significativi”

Con la circolare n. 15/E del 12.7.’18 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sulle prestazioni aventi a oggetto le manutenzioni ordinarie e straordinarie su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (art. 7, comma 1, lettera b), L. 23.12.’99, n. 488) qualora nell’ambito di dette prestazioni sia compresa la fornitura di taluni beni, detti beni “significativi”, individuati con d.m. 29.12.’99 (quali ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza). La norma si applica a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

In estrema sintesi, qualora la prestazione di servizi includa la fornitura di uno dei beni suindicati, l’Iva ridotta al 10% si applica solo sulla parte di valore del bene corrispondente al valore della prestazione. Ad esempio, se il corrispettivo pattuito dell’intervento è di 1.800 euro (il valore della prestazione lavorativa, incluse manodopera e materie prime, è pari a 800 euro mentre il valore dei beni significativi è pari a 1.000 euro), l’Iva al 10% si applica  sulla differenza  tra  l’importo complessivo dell’intervento e il valore  dei beni  significativi  (1.800 – 1.000 = 800)  mentre  il  valore  residuo  dei beni  (200  euro)   sconta   l’Iva   nella   misura   ordinaria  (22%).

L’applicazione di tale disciplina aveva presentato talune incertezze che sono state chiarite con la legge di bilancio 2018 mediante una norma di interpretazione autentica cui è poi seguito il provvedimento di prassi anzidetto.

La circolare citata (il cui testo integrale è consultabile nella sezione “Banche dati” del sito Internet confederale riservata agli associati) innanzitutto ricorda che l’elencazione dei beni significativi è sì tassativa (e pertanto la norma si applica solo a detti beni) ma che la loro denominazione va intesa in senso generico e non tecnico (ad es. la stufa a pellet per riscaldare l’acqua è assimilata alla caldaia; la stufa a pellet per il riscaldamento dell’ambiente non è assimilata alla caldaia).

Corrado Sforza Fogliani – presidente Centro studi Confedilizia

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