Il Comune di Piacenza respinge la parte più controversa della richiesta di accesso agli atti presentata da Blacklemon, la società guidata da Nicola Bellotti, riguardante l’attività istituzionale di cinque consiglieri comunali: Patrizia Barbieri, Sara Soresi, Jonathan Papamarenghi, Luca Zandonella e Massimo Trespidi. A stabilirlo è il segretario generale Luca Canessa, con un provvedimento che accoglie una delle principali preoccupazioni espresse dai consiglieri, riconoscendo che la richiesta, per come era stata formulata, avrebbe comportato un controllo generalizzato sul loro operato.
La decisione chiude, almeno sul piano amministrativo e salvo eventuali ricorsi, una vicenda che nelle scorse settimane aveva provocato una dura presa di posizione dei cinque esponenti di minoranza, i quali avevano interpretato l’iniziativa come un possibile tentativo di condizionare la loro attività di controllo sull’amministrazione comunale. Blacklemon aveva respinto ogni accusa di intimidazione, rivendicando il diritto di acquisire documenti utili alla tutela della propria reputazione e dei propri interessi.
L’istanza, presentata il 10 settembre, riguardava il periodo compreso tra il primo luglio 2022 e la data della richiesta. La società chiedeva di ottenere le istanze di accesso agli atti, le richieste documentali e le altre iniziative di acquisizione di informazioni presentate dai cinque consiglieri e riferibili, anche indirettamente, a Blacklemon o a Bellotti. La richiesta comprendeva inoltre verbali, resoconti e documenti delle sedute consiliari nelle quali fossero stati menzionati la società o il suo rappresentante.
Dopo la notifica del Comune, quattro consiglieri avevano presentato opposizioni formali, tutte di identico contenuto, contestando tra l’altro l’ampiezza dell’istanza e il rischio di sottoporre a una verifica generalizzata l’esercizio delle loro prerogative istituzionali.
È proprio su questo punto che assume particolare rilievo il pronunciamento di Canessa. Nel provvedimento il segretario generale osserva che la formulazione della richiesta relativa agli accessi e alle iniziative documentali dei consiglieri integra la fattispecie del “controllo generalizzato” sull’operato di un organo della pubblica amministrazione, vietato dall’articolo 24, comma 3, della legge 241 del 1990.
Canessa esplicita anche le possibili conseguenze di un’interpretazione diversa: se fosse ammessa una simile richiesta, qualunque consigliere comunale potrebbe essere sottoposto a un controllo generalizzato sulle informazioni domandate nell’esercizio del proprio mandato. Una prospettiva che il segretario generale ritiene incompatibile con la disciplina dell’accesso documentale.
Non solo. Il provvedimento richiama il particolare obbligo di segretezza e riservatezza che caratterizza le richieste di informazioni dei consiglieri comunali, proprio perché finalizzate all’esercizio del mandato amministrativo. Evidenzia inoltre che non è stato adeguatamente dimostrato il collegamento tra l’acquisizione di quelle richieste e l’esigenza di tutelare l’affidabilità, la reputazione e l’onorabilità della società e del suo rappresentante.
Si tratta di valutazioni che riconoscono la fondatezza di una parte centrale delle obiezioni giuridiche avanzate dai consiglieri: l’attività di controllo svolta dagli eletti non può diventare, attraverso una richiesta così ampia, oggetto di un’indagine generalizzata da parte di un soggetto privato.
La decisione non costituisce tuttavia un rigetto integrale dell’istanza di Blacklemon. Canessa riconosce infatti che la società può legittimamente chiedere documenti per valutare eventuali iniziative giudiziarie a tutela della propria immagine e reputazione. Per questa ragione dispone l’accesso ai verbali delle sedute del Consiglio comunale del 16 marzo 2023 e del 17 novembre 2025, nelle quali risultano riferimenti espressi a Blacklemon o a Nicola Bellotti.
Diverso il discorso per la richiesta di ricercare, in tutte le sedute dal 2022, anche eventuali riferimenti indiretti. Il Comune esclude di dover svolgere un’attività di ricerca e selezione di tale portata e richiama, per la consultazione generale, i verbali e le registrazioni già disponibili sul sito istituzionale.
Il risultato è dunque una distinzione netta: accessibili i documenti consiliari pubblici nei quali la società viene espressamente citata, non accessibile invece l’insieme delle richieste di informazioni formulate dai consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni.
Il provvedimento, comunicato ai cinque consiglieri con una nota protocollata il 10 ottobre, può essere impugnato nei termini previsti dalla legge. Resta ora da vedere se Blacklemon intenderà contestare il diniego oppure prenderà semplicemente atto della decisione.
Il segretario generale del Comune Canessa, chiamato a valutare le ragioni della società e quelle dei consiglieri, ha dunque tracciato un confine tra il diritto di un privato a difendere i propri interessi e la tutela delle prerogative di chi esercita il mandato elettivo.


