Il Ministero dell’economia ha pubblicato, nella formula delle risposte a Faq, chiarimenti in merito alla presentazione della dichiarazione Imu per l’anno di imposta 2020, in scadenza il 30 giugno, e al versamento della prima rata Imu.
La dichiarazione Imu – è stato chiarito – deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non sia a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”. Tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui, tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo. Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.
Si conferma poi, relativamente al versamento della prima rata Imu, che – sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – l’“imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso” nonché che il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”. Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’Imu deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.
Tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’Imu stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal citato comma 762”.
Corrado Sforza Fogliani – Presidente Centro studi Confedilizia