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I passaggi chiave per la revoca dell’amministratore

La revoca dell’amministratore è spesso argomento di discussione in ambito condominiale. Può essere disposta tanto dall’assemblea quanto dall’autorità giudiziaria. Ecco come funziona la revoca disposta dall’assemblea.

Anzitutto, affinché l’assemblea possa deliberare sulla revoca dell’amministratore, il primo passo è chiedere che tale argomento venga posto all’ordine del giorno con una lettera inviata allo stesso amministratore. Tale richiesta – ex art. 66, primo comma, disp. att. cod. civ. – deve essere fatta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Un’eccezione è prevista dall’art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., il quale prevede che anche i singoli condòmini possano chiedere la convocazione dell’assemblea per far revocare il mandato all’amministratore per: 1) commissione di gravi irregolarità fiscali; 2) non ottemperanza all’obbligo di apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.

Se dalla richiesta dei due condòmini rappresentanti un sesto del valore dell’edificio decorrono inutilmente dieci giorni, gli interessati – sempre in base al predetto art. 66, primo comma, disp. att. cod. civ. – possono provvedere direttamente alla convocazione.

Quanto alla forma dell’avviso di convocazione, tanto in caso di convocazione da parte dell’amministratore quanto in caso di convocazione diretta da parte degli interessati, il relativo avviso – conformemente a quanto previsto dal terzo comma del citato art. 66 disp. att. cod. civ. – deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno (oltreché del luogo e dell’ora della riunione) ed essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. In assemblea occorrerà – ai sensi dell’art. 1136, secondo e quarto comma, cod. civ. – un quorum deliberativo, in prima e seconda convocazione, costituito da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (fermi i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 1136 cod. civ.).

Corrado Sforza Fogliani
presidente Centro studi Confedilizia

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