Non passa un giorno senza che la vicenda di piazza Cittadella, con annessi e connessi, non procuri un qualche grattacapo all’attuale amministrazione comunale guidata da Katia Tarasconi. E’ di oggi la notizia che il TAR ha dato parzialmente ragione all’avvocato Elena Vezzulli, già a capo dell’avvocatura comunale, ed arrivata a scontrarsi con i vertici di Palazzo Mercanti proprio in seguito alla fideiussione bancaria presentata da Piacenza Parcheggi e poi rivelatasi falsa. La Vezzulli era stata spostata ad altro incarico attraverso una riorganizzazione del Comune che aveva in sostanza limitato il campo di azione dell’avvocatura. Contro la decisione la Vezzulli aveva presentato ricorso al TAR, assistita dagli avvocati Sandro Mainardi e Marco Sgroi.
Il tribunale amministrativo per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, si è espresso con una sentenza pubblicata in data odierna.
Al centro della disputa vi era la delibera della Giunta comunale n. 155 dell’11 luglio 2024, che approvava la revisione della macrostruttura e del funzionigramma dell’Ente, inclusa la revisione dell’assetto degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ). La Vezzulli contestava, tra l’altro, l’istituzione di una nuova posizione dirigenziale “Prevenzione e Sicurezza” e la modifica dell’assetto dell’Avvocatura comunale, e riteneva illegittima la soppressione della figura apicale del Dirigente Avvocato cassazionista, ruolo da lei precedentemente ricoperto. Modifiche a suo giudizio finalizzate a rimuoverla dall’avvocatura e sosteneva che l’affidamento degli incarichi dell’avvocatura comunale a una figura di “EQ” anziché a un dirigente non fosse adeguatamente motivato.
Il Comune di Piacenza, difeso dagli avvocati Giancarlo Altavilla e Alberto Pizzoferrato aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza del giudice ordinario in quanto attinente alla gestione del rapporto di lavoro. Inoltre l’amministrazione comunale difendeva la legittimità della riorganizzazione, anche alla luce di un parere dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che aveva evidenziato l’obbligo di rotazione del dirigente posto al vertice dell’Avvocatura.
Il TAR di Parma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su alcuni atti impugnati, indicando il giudice ordinario come competente per deliberazioni riguardanti la pesatura delle posizioni dirigenziali e la nomina di nuovi difensori del Comune. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo, il primo e il terzo ricorso per motivi aggiunti.
Nella sentenza il TAR scrive che «il Collegio … ritiene che nel caso di specie l’Amministrazione non abbia adeguatamente garantito, con il dovuto rigore, l’Avvocatura civica attraverso i presidi legali necessari ad assicurarne in concreto l’autonomia e l’indipendenza, tenuto conto delle intrinseche limitazioni alle funzioni dell’organo di vertice della struttura. Nel caso concreto, infatti, le guarentigie di autonomia ed indipendenza dell’Avvocatura pubblica non emergono dagli atti di riorganizzazione impugnati che allo scopo non risultano, come già si è avuto modo di osservare, nemmeno supportati dai presupposti dagli stessi enunciati».
Il ricorso introduttivo è stato accolto in parte, dichiarato improcedibile in parte (limitatamente all’impugnazione della preposizione di un dirigente amministrativo all’Avvocatura comunale) e respinto in parte (riguardo all’istituzione del nuovo Settore “Prevenzione e Sicurezza”). I motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti specificati nella motivazione della sentenza, portando all’annullamento parziale degli atti impugnati. La sentenza sottolinea la centralità dell’art. 23 della Legge professionale (L. n. 247/2012), che disciplina l’organizzazione degli uffici legali degli enti pubblici e richiede la garanzia di autonomia e indipendenza degli avvocati interni. Il TAR ha evidenziato come la figura apicale dell’Avvocatura comunale debba possedere poteri dirigenziali per garantire tale autonomia
La sentenza ha inoltre rilevato delle criticità nella sostituzione del dirigente avvocato con un funzionario “EQ”, in violazione dei principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla Legge professionale. Il TAR ha contestato la motivazione addotta dal Comune, basata sull’ordinanza cautelare del Tribunale e sul parere dell’ANAC, evidenziando che tali atti non imponevano la sostituzione del dirigente con una figura di “EQ.
La decisione del TAR di Parma, pur non accogliendo integralmente le richieste della ricorrente, evidenzia la necessità di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocatura comunale e del suo vertice, in linea con la normativa di riferimento. Il parziale accoglimento del ricorso e l’annullamento di alcuni atti rappresentano un punto a favore della tesi di Elena Vezzulli riguardo alla riorganizzazione dell’ufficio legale del Comune di Piacenza. La vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi, considerando il rinvio di alcune questioni al giudice ordinario e la possibilità di impugnazione della sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato. L’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) era intervenuta ad nel giudizio a sostegno delle ragioni dell’avvocato Vezzulli. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune di Piacenza, ad eccezione di quelle nei confronti dell’UNAEP, che sono state compensate.