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Piazza Cittadella, per il Comune solo una vittoria tecnica: le penali restano tutte da discutere

Il Tribunale respinge il ricorso cautelare di Piacenza Parcheggi ma qualifica l’atto comunale del 23 luglio come semplice contestazione di ritardo, priva di efficacia esecutiva

Su piazza Cittadella il Comune ha diffuso un comunicato a commento della decisione dei giudici. I toni “esultanti” di Palazzo Mercanti non trovano però riscontro in una attenta lettura dell’ordinanza. Nel testo diffuso dall’Amministrazione guidata da Katia Tarasconi si parla di “correttezza dell’azione dell’Amministrazione” e di piena conferma della legittimità delle penali contestate alla concessionaria Piacenza Parcheggi mentre il documento del Tribunale restituisce una realtà più sfumata.​

Il Collegio civile, presieduto da Stefano Brusati, non certifica che la penale da oltre 800 mila euro sia dovuta, né chiude il contenzioso a favore del Comune. I giudici si concentrano su un punto tecnico preciso: la nota del 23 luglio 2025 – quella che la società aveva impugnato sostenendo fosse una vera e propria ingiunzione di pagamento – viene qualificata come semplice “contestazione di ritardo”, il primo passo della procedura contrattuale prevista dall’articolo 32 della concessione, privo di efficacia esecutiva immediata.​

L’ordinanza ricostruisce la clausola contrattuale sulle penali, che prevede due fasi distinte.​

In una prima fase il Comune contesta al concessionario il ritardo rispetto al cronoprogramma, quantifica la penale maturata e apre il contraddittorio, concedendo un termine per le controdeduzioni.

Solo in una seconda fase, trascorso quel termine e valutate le osservazioni, il responsabile comunale può applicare concretamente la penale, prelevando la somma dalla cauzione e intimando la ricostituzione della garanzia.​

Secondo il Tribunale, l’atto del 23 luglio resta fermo alla prima fase: “si contesta sin da ora l’applicazione della penale… determinata come segue”, si legge nel documento, ma non c’è alcun passaggio in cui il Comune disponga l’escussione della cauzione o adotti un provvedimento di pagamento immediato. Per questo motivo i giudici parlano di “semplice contestazione di ritardo sfornita di ogni efficacia esecutiva”.​

Proprio la qualificazione dell’atto come non esecutivo porta il Collegio a ribaltare la precedente ordinanza dell’8 settembre – che aveva invece visto nella nota una ingiunzione di pagamento – e a respingere il ricorso cautelare di Piacenza Parcheggi. In assenza di un titolo idoneo a incidere subito sul patrimonio della società, viene meno il presupposto stesso della tutela d’urgenza: non c’è un “periculum” attuale da fermare, perché il Comune, allo stato, non può ancora escutere la cauzione sulla base della sola contestazione.​

Questo significa che il Comune ottiene l’accoglimento del reclamo, ma su una base strettamente procedurale: il Tribunale dice che l’atto impugnato non un qualcosa di definitivo con effetto immediato nei confronti della concessionaria, non che la penale sia certamente legittima e dovuta. Per arrivare a quel punto servirà un secondo provvedimento comunale, specificamente dedicato all’applicazione delle penali, che potrà essere a sua volta impugnato nel merito.​

Un’altra precisazione rilevante riguarda le ulteriori contestazioni richiamate dal Comune – il mancato rispetto del programma complessivo e la mancata presentazione della documentazione bancaria – che aprono la strada alla possibile risoluzione del contratto. Il Collegio le definisce “distinte e autonome” rispetto alla procedura sulle penali e rileva che, proprio per la loro autonomia, non entrano nel perimetro del giudizio cautelare, smentendo in parte la tesi comunale secondo cui l’atto del 23 luglio avrebbe natura unitaria.​

In altre parole: la partita sulla sopravvivenza della concessione e sulla legittimità della risoluzione resta tutta da giocare in altre sedi, così come il confronto di merito sulla misura e sull’applicazione effettiva delle penali.

A conferma di un quadro tutt’altro che “a senso unico”, il Tribunale decide di compensare integralmente le spese delle due fasi del procedimento, richiamando l’“oggettiva peculiarità” del caso e l’“opinabilità delle questioni trattate”. Una formula che segnala come, agli occhi dei giudici, il contenzioso presenti profili complessi e non consenta di individuare un vincitore netto.​

Sul piano concreto, dopo l’ordinanza del 17 dicembre depositata il 30 dicembre, il Comune di Piacenza è libero di proseguire l’iter interno previsto dal contratto: potrà, se lo riterrà, adottare un nuovo atto per applicare davvero la penale, escutendo in tutto o in parte la cauzione di Piacenza Parcheggi. Ma quel passaggio, se e quando arriverà, aprirà con ogni probabilità una nuova fase di contenzioso, questa volta centrata sul merito del ritardo, sulle cause imputabili alla concessionaria e sulla congruità delle somme richieste.​

Il comunicato di Palazzo Mercanti parla di “conferma della legittimità e correttezza dell’azione del Comune”. La lettura delle sei pagine firmate dal presidente Brusati racconta piuttosto una vittoria tecnica, importante ma circoscritta, in una vicenda – quella del parcheggio interrato e della riqualificazione di Piazza Cittadella – che resta lontana da una soluzione definitiva.

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