Oggi il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono definiti i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica.
Nel decreto si legge che “sono stati disegnati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati aggregati nazionali, regionali e locali. Si precisa che tali indicatori non sono finalizzati ad una valutazione di efficienza/efficacia dei servizi ma ad una raccolta del dato e ad una migliore comprensione della qualità dello stesso, al fine di poter realizzare nel modo più corretto possibile una classificazione rapida del rischio di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni/PPAA”.
Tre gli indicatori: capacità di monitoraggio, capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.
Ogni criterio ha indicatori ben precisi come i numero dei casi notificati, il tempo tra l’inizio dei sintomi e la data di diagnosi, tutti specificati nel testo completo allegato in fondo all’articolo.
La fase di transizione dell’epidemia di COVID-19 si propone di proteggere la popolazione, con particolare attenzione per le fasce di popolazione vulnerabile, e di mantenere un numero di casi di infezione limitato e comunque entro valori che li rendano gestibili da parte dei servizi sanitari del Paese.
Per questa fase di transizione sono state stabilite delle soglie, volte a “monitorare il mantenimento di questi criteri. Sono inoltre identificati valori di allerta che devono portare ad una valutazione del rischio congiuntamente nazionale e della/e Regioni/PP.AA. interessate, per decidere se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate/da adottare ed eventualmente anche della fase di gestione dell’epidemia”.
Una volta accertata la qualità del dato si procederà ad una valutazione del rischio, definito come la combinazione della probabilità e dell’impatto di una minaccia sanitaria. È possibile analizzare separatamente queste due condizioni per poi valutare il rischio complessivamente. In questo contesto specifico, la minaccia sanitaria è costituita dalla trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2, e si valuterà quindi il rischio legato alla probabilità di infezione/trasmissione in Italia e all’impatto, ovvero la gravità della patologia con particolare attenzione a quella osservata in soggetti con età superiore a 50 anni. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente.
Qui il testo completo del decreto: TESTO DECRETO MINISTERO SALUTE 30 APRILE