Il recente episodio di cronaca avvenuto a Piacenza, nel quale un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento è stato arrestato dopo aver violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, riporta al centro del dibattito un tema tanto delicato quanto attuale: l’effettiva capacità del braccialetto elettronico di proteggere le vittime di violenza e di atti persecutori.
La cronaca racconta che il dispositivo ha segnalato tempestivamente la violazione, consentendo alle Forze dell’Ordine di intervenire e arrestare il responsabile dopo un inseguimento. È una buona notizia, perché dimostra che il sistema di controllo ha operato correttamente.
Ma proprio questo caso impone una riflessione che va oltre la cronaca. La domanda non è se il braccialetto abbia funzionato. La vera domanda è se avrebbe potuto impedire che il pericolo si concretizzasse. Bisognerebbe passare dalla prevenzione alla semplice reazione. L’attuale disciplina del braccialetto elettronico è costruita secondo una logica prevalentemente reattiva.
Il sistema rileva l’ingresso dell’indagato nell’area vietata, genera un allarme, informa la sala operativa e consente alle pattuglie di intervenire. Tutto questo, però, avviene quando la violazione è già iniziata. Nel frattempo, soprattutto nei centri urbani o quando autore e vittima si muovono con autoveicoli, possono trascorrere minuti decisivi durante i quali il rischio per l’incolumità della persona offesa rimane concreto.
Il braccialetto elettronico, quindi, rappresenta oggi un eccellente strumento di controllo giudiziario e di acquisizione della prova della violazione, ma non costituisce ancora un sistema pienamente idoneo a neutralizzare il pericolo. La tecnologia certifica la trasgressione. Non la impedisce.
Ripensare il sistema: dalla geolocalizzazione alla prevenzione intelligente
L’evoluzione tecnologica consente oggi di immaginare un modello profondamente diverso. Non un semplice dispositivo che registra una violazione, bensì un sistema capace di prevederla e prevenirla.
Una possibile riforma potrebbe fondarsi su quattro pilastri. La valutazione del rischio dovrebbe essere dinamica. Non tutte le situazioni presentano il medesimo livello di pericolosità.
L’applicazione delle misure dovrebbe essere accompagnata da un indice di rischio costruito sulla base di elementi oggettivi, quali:
- precedenti episodi di violenza;
- reiterazione delle condotte persecutorie;
- precedenti violazioni delle prescrizioni;
- disponibilità di armi;
- valutazione criminologica e vittimologica.
Il livello di controllo dovrebbe crescere proporzionalmente al rischio concreto e le zone di protezione dovrebbero essere personalizzate. Oggi il sistema utilizza generalmente una distanza prefissata. Una disciplina più moderna potrebbe prevedere aree di interdizione differenziate in funzione della pericolosità del soggetto.
Accanto ai luoghi tradizionalmente protetti (abitazione e luogo di lavoro), potrebbero essere inseriti ulteriori luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con distanze di sicurezza modulabili fino a un chilometro nei casi ad elevato rischio.
Si dovrebbe immaginare un intervento operativo automatizzato. L’allarme non dovrebbe limitarsi a segnalare la violazione.
Potrebbe attivare automaticamente:
- la pattuglia territorialmente più vicina;
- la navigazione immediata verso il punto di rischio;
- un protocollo operativo prioritario dedicato ai cosiddetti “codici rossi”;
- comunicazioni integrate tra centrale operativa, pattuglie e Procura della Repubblica.
Ridurre anche di pochi minuti il tempo di intervento può fare la differenza tra un controllo riuscito e una tragedia. La vera innovazione sarebbe: la “zona di interdizione mobile”. La proposta probabilmente più innovativa riguarda l’introduzione di un sistema predittivo.
Attraverso la geolocalizzazione in tempo reale e algoritmi di analisi delle traiettorie, il sistema potrebbe individuare in anticipo situazioni nelle quali autore e vittima sono destinati a convergere verso il medesimo luogo.
L’allarme scatterebbe prima della violazione della distanza minima. Le Forze dell’Ordine potrebbero intercettare il soggetto prima dell’incontro con la vittima, mentre quest’ultima riceverebbe indicazioni immediate per mettersi in sicurezza.
Non sarebbe più una protezione “dopo il fatto”, ma una protezione “prima del fatto”.
E’ necessaria una risposta più incisiva alle violazioni. Vi è poi un ulteriore profilo sul quale il legislatore potrebbe intervenire.
La prima violazione accertata mediante braccialetto elettronico rappresenta spesso un indice inequivocabile dell’inadeguatezza della misura cautelare originariamente applicata.
Per tale ragione potrebbe essere introdotto un procedimento accelerato di aggravamento della misura cautelare, con valutazione immediata da parte del giudice e presunzione relativa della necessità di applicare misure maggiormente restrittive nei casi ad elevato rischio.
Ciò consentirebbe di evitare che soggetti già dimostratisi incapaci di rispettare le prescrizioni continuino a rappresentare un pericolo concreto.
E’ chiaro che la tecnologia esiste. Serve il coraggio di evolvere il diritto. Il caso di Piacenza dimostra che il sistema attuale è efficace nell’accertare le violazioni e nel consentire l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Ma evidenzia anche che la tutela della vittima continua a dipendere, in larga misura, dal fattore tempo. In materia di violenza di genere e atti persecutori, il tempo rappresenta spesso la variabile decisiva tra la sicurezza e il danno irreparabile.
L’ordinamento ha il dovere di interrogarsi se sia sufficiente sapere che una violazione è avvenuta o se, invece, sia giunto il momento di utilizzare le potenzialità offerte dalla tecnologia per impedirla.
Il diritto, soprattutto quando tutela i diritti fondamentali della persona, non dovrebbe limitarsi a registrare il rischio. Dovrebbe essere capace di anticiparlo.
È questa la vera sfida che attende il legislatore: trasformare il braccialetto elettronico da semplice strumento di controllo in un autentico sistema di prevenzione intelligente, capace di coniugare innovazione tecnologica, garanzie costituzionali ed effettiva protezione delle vittime.



